| Azionista | Numero di azioni | % sul totale |
|---|---|---|
| Mineco S.r.l. * | 4.039.212 | 23,574% |
| UMA S.r.l. ** | 2.208.830 | 12,892% |
| Matteo Minelli | 2.042.032 | 11,918% |
| TSP Engineering S.r.l. *** | 1.713.360 | 10,000% |
| Ecosuntek Energy S.r.l. **** | 1.028.440 | 6,002% |
| DVC 1 S.r.l. | 909.300 | 5,307% |
| Mercato | 5.192.416 | 30,305% |
| Totale | 17.133.590 | 100,00% |
* Società controllata dall’Amministratore Delegato Minelli Matteo
** Società controllata, in misura paritaria, dagli azionisti Mineco S.r.l. e Ecosuntek Energy S.r.l.
*** Società controllata al 100% dal Consigliere Passeri Matteo
**** Ecosuntek Energy s.r.l. risulta essere partecipata da Matteo Minelli, nella misura del 20,24%, da Mineco s.r.l., nella misura del 69,77% e per il 9,99% da TSP Engineering s.r.l.
Secondo quanto previsto dall’articolo 8 dello statuto sociale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei regolamenti relativi all’Euronext Growth Milan di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari a quelle indicate nel Regolamento Euronext Growth Milan in relazione alla partecipazione al capitale sociale. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell’atto o dall’evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all’attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.
Si specifica che secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan aggiornato al 2 gennaio 2014, gli obblighi di comunicazione di cui sopra scattano per effetto del raggiungimento o il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.
Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all’ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l’interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.
I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all’articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.


